DIRITTI DEI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO CON AUTOBUS

Si pubblica in questa pagina il Regolamento CE n. 181/2011, entrato in vigore il 1 marzo 2013, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus, che sostituisce il precedente Regolamento CE n. 2006/2004.

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RECLAMI

Ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento CE n. 181/2011, eventuali reclami vanno presentati al vettore entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo sarà nostra cura notificare al passeggero se il reclamo è stato accolto, respinto o se ancora in esame. Sarà nostra cura fornire una risposta definitiva al passeggero non oltre i tre mesi dal ricevimento del reclamo.
I reclami vanno presentati per iscritto ed indirizzati ai seguenti recapiti:
A.T.A.V. VIGO SPA – Via Giordano Bruno, 83 10134 Torino – e-mail info@vigobus.it – PEC vigoatav@pecsoci.ui.torino.it
Nel caso non si ricevesse risposta al reclamo presentato entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento è possibile rivolgersi:
AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI – sede in Via Nizza, 230 – 10126 TORINO – Telefono 011.19212.500 – e-mail art@autorita-trasporti.it – PEC pec@pec.autorita-trasporti.it.
Per avere maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti e sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento CE n. 181/2011

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Link Utili

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